La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.
L’articolo 6a della legge del 24 marzo 20001sul personale federale si applica per analogia.
La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.
Il consiglio d’amministrazione disciplina mediante ordinanza:
il rapporto di lavoro del personale, in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l’obbligo di fedeltà e la disdetta;
la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico della cassa di previdenza della FINMA.
Esso sottopone per approvazione l’ordinanza al Consiglio federale.