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Commenti: Art. 17 | Omnilex
Law
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Art. 17
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Art. 17
956.1
LFINMA
Federal Act
1 gen 2009
Fonte originale
L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.
Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.
L’Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.
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LFINMA · Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
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