Per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 6 la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni.
Nel caso di iniziative multilaterali di grande portata per la piazza finanziaria svizzera la partecipazione allo scambio di informazioni è effettuata d’intesa con il DFF.
In caso di partecipazione la FINMA può trasmettere alle organizzazioni e agli organismi internazionali informazioni non accessibili al pubblico soltanto se:
queste informazioni sono utilizzate esclusivamente per l’adempimento di compiti in relazione con l’elaborazione e l’osservanza di standard di regolamentazione oppure per l’analisi di rischi sistemici;
è garantita la tutela del segreto.
La FINMA concorda con le organizzazioni e gli organismi internazionali lo scopo preciso di utilizzazione delle informazioni comunicate e della loro eventuale ritrasmissione. È fatto salvo il capoverso 3.
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