L’organismo di vigilanza finanzia la sua attività di vigilanza e le sue prestazioni mediante contributi degli assoggettati alla vigilanza interessati.
Per svolgere la sua attività di vigilanza l’organismo di vigilanza costituisce entro un congruo termine riserve pari al suo preventivo annuale.
La Confederazione può concedere all’organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui al capoverso 2.
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