L’organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit:
abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 20051sui revisori;
sufficientemente organizzate per effettuare tali verifiche; e
che non esercitano nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.
Se la verifica è effettuata da una società di audit secondo il capoverso 1, gli auditor responsabili della verifica devono:
essere abilitati dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.
Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a –28a si applicano per analogia.
Su ordine dell’organismo di vigilanza, gli assoggettati alla vigilanza versano un anticipo dei costi.