È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:1
2 fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto;
omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta;
omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un’intimazione secondo l’articolo 27.
Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073;FF 2013 5901). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073;FF 2013 5901). ↩
Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445). ↩
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