La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:
che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall’Ufficio federale delle assicurazioni private e dall’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e
le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l’inizio dell’incapacità lavorativa che provoca successivamente l’invalidità precede l’entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.
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