Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3707;BBl 2002 858). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 1445;BBl 1994 III 1609). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 3707;BBl 2002 858). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 1445;BBl 1994 III 1609). ↩
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Bei Erwerb der Schweizer Staatsangehörigkeit/Einbürgerung im betreffenden Jahr entfällt die Ersatzsteuer (Art. 4a WPEG in Verbindung mit Art. 4 LTEO angewandt).
“1) - sono sottoposti al pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (lett. a) o non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c). Inoltre, è sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 2 cpv.1bis LTEO). Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno dell'assoggettamento, ha assolto il servizio militare o civile, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO). L'assoggettamento alla tassa comincia al più presto all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni e termina al più tardi alla fine dell'anno in cui compie 37 anni (art. 3 cpv. 1 LTEO), ma nell'anno in cui è acquisita o persa la cittadinanza svizzera essa non è dovuta (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Ulteriori casi di esenzione sono previsti dall'art. 4 cpv. 1 lett. a-c, cpv. 2-3 e dall'art. 4a LTEO. 2.3. La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero e ammonta al 3% del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a fr. 400.- (art. 11 e 13 cpv. 1 LTEO). L'importo dovuto è ridotto in funzione dei giorni di servizio militare o civile prestati nel corso dell'anno e complessivamente (art. 15 e 19 LTEO). Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del 4% per ogni giorno di servizio prestato nell'anno di assoggettamento (art. 5a OTEO, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020; RU 2003 3715). 3. 3.1. Nella fattispecie, il contribuente è diventato cittadino Svizzero nel 2018 e in quell'anno la tassa non era dovuta (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Nel 2019 gli è stata invece richiesta, perché non era incorporato nell'esercito né era soggetto all'obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO).”