le misure di assistenza, di messa in rete e di informazione degli Svizzeri all’estero, i loro diritti politici, l’aiuto sociale che può essere loro concesso nonché il sostegno a specifiche istituzioni;
la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.
La presente legge non disciplina la protezione diplomatica.
Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.
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