Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell’articolo 136 capoverso 1 Cost. s’intendono gli Svizzeri all’estero che:
- secondo il diritto svizzero sono sottoposti a curatela generale, o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure
- secondo il diritto straniero sono sottoposti, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che le priva dell’esercizio dei diritti civili, sempre che una tale misura possa essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.