Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell’aiuto sociale e se è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia.
Le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del raggiungimento della maggiore età o in seguito a titolo d’aiuto all’istruzione non devono essere restituite.
Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi a restituirle.
Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall’eredità.
La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione.
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