La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche:
soggette al diritto svizzero e organizzate conformemente alle sue disposizioni; e
il cui centro dell’amministrazione effettiva è situato in Svizzera.
A titolo sussidiario la protezione consolare può essere accordata anche alle persone giuridiche all’estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona giuridica ai sensi del capoverso 1 e se lo Stato ospite non vi si oppone.
Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene:
dispone direttamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo;
ha direttamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; oppure
può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
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