L’assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine.
In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio.
Se nell’ambito della sua assistenza la Confederazione è informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, lo comunica agli stretti congiunti.
Nei procedimenti giudiziari all’estero le rappresentanze possono raccomandare un patrocinatore legale sul posto, senza garanzia.
Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.