281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
La tassa forfetaria per la domanda secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ammonta a 40 franchi. Il pagamento della tassa copre tutte le fasi procedurali successive e tutte le spese.
Il richiedente è tenuto a pagare la tassa in ogni caso e indipendentemente dall’esito della procedura.
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