281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
La tassa per il completamento del pignoramento (art. 110 e 111 LEF) e per il pignoramento successivo, d’ufficio (art. 145 LEF) o su domanda di un creditore, è stabilita secondo l’articolo 20.
La tassa per l’annotazione della partecipazione al pignoramento di un nuovo creditore senza completamento del pignoramento è di 6 franchi.
La tassa per la revisione del pignoramento di redditi (art. 93 LEF) è pari alla metà di quella prevista nell’articolo 20 capoverso 1.
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