281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
La tassa per l’assegnazione di crediti dell’escusso a titolo di pagamento (art. 131 cpv. 1 LEF) è stabilita per analogia secondo l’articolo 19 capoverso 1.
La tassa per l’assegnazione di crediti dell’escusso a scopo di incasso (art. 131 cpv. 2 LEF) è di 20 franchi.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.