281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Il giudice del concordato stabilisce globalmente l’onorario del commissario e, in caso di liquidazione mediante transazione, l’onorario dei liquidatori e dei membri della delegazione dei creditori.
In caso di omologazione di un concordato dopo il fallimento, l’autorità di vigilanza stabilisce globalmente l’onorario dell’amministrazione del fallimento.
Per stabilire l’onorario secondo i capoversi 1 e 2 è tenuto conto segnatamente della difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro, del tempo impiegato e delle spese.
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