281.35OTLEFFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
Per le operazioni che devono essere compiute fuori dai locali d’ufficio fra le ore 20 e le ore 7 di domenica o nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi (art. 56 n. 1 LEF) la tassa è raddoppiata.
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