Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento.
Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia.
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