Le persone che mediante acquisto per successione ereditaria,entrano in possesso di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o accessori di armi per cui sussiste un divieto secondo l’articolo 5 capoverso 1 devono chiedere, entro sei mesi, un’autorizzazione eccezionale.
I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera possono ottenere l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 capoverso 1 soltanto se esibiscono un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine in base alla quale sono legittimati a un tale acquisto.
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