Alle persone domiciliate all’estero, l’autorizzazione eccezionale per l’acquisto di un’arma, di una parte di arma, essenziale o costruita appositamente, o di un accessorio di un’arma secondo l’articolo 5 capoverso 1 può essere rilasciata soltanto se esse presentano un’attestazione ufficiale dello Stato di domicilio in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’oggetto in questione.1
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se l’attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all’Ufficio centrale. Quest’ultimo verifica l’attestazione o può eventualmente rilasciarne una.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531). ↩
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