Il permesso di acquisto di armi è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio o, per le persone domiciliate all’estero, dall’autorità competente del Cantone in cui l’arma è acquistata.
L’autorità chiede previamente il parere dell’autorità cantonale di cui all’articolo 6 della legge federale del 21 marzo 19971sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.