Le persone domiciliate all’estero devono presentare alla competente autorità cantonale un’attestazione ufficiale del loro Stato di domicilio, in base alla quale sono legittimate all’acquisto dell’arma o della parte essenziale di arma.
1bis. I cittadini stranieri che non hanno un permesso di domicilio ma risiedono in Svizzera devono presentare alla competente autorità cantonale un’attestazione ufficiale del loro Stato d’origine, in base alla quale in detto Stato sono legittimati all’acquisto dell’arma o della parte essenziale dell’arma.1
Se l’autenticità dell’attestazione è dubbia o se l’attestazione non può essere prodotta, il Cantone trasmette i documenti all’Ufficio centrale. Quest’ultimo verifica l’attestazione o può eventualmente rilasciarne una.
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d;FF 2006 2531). ↩
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