(art. 31 cpv. 2bise 2terLCStr)
- È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:
- durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazionale di viaggiatori su strada;
- durante il trasporto professionale di persone;
c*.* 1 autocarri, trattori a sella pesanti e trattori con un peso totale superiore a 3,5 t;
d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno;
e. ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione;
f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione;
g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida;
h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M.
a. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio di milizia;
b. interventi urgenti e relativi spostamenti eseguiti da personale dei servizi antincendio professionisti, della polizia, del servizio doganale, della protezione civile e del servizio sanitario o da persone incaricate da queste organizzazioni, se mobilitati quando non sono in servizio né di picchetto;
c. veicoli la cui velocità massima per costruzione2non superi i 45 km/h;
d. veicoli equiparati agli autoveicoli di lavoro secondo l’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 giugno 19953concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).4
- Il divieto di cui al capoverso 1 lettera c non si applica nel caso di:
- Una persona è sotto l’influsso dell’alcol se:
- presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o superiore a 0,05 mg/l;
- presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille; oppure
- ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui alla lettera b.5