(art. 46 cpv. 2, e 47 cpv. 1 LCStr)
- I conducenti di velocipedi e di ciclomotori non devono circolare accanto ad altri velocipedi o ciclomotori. Sempreché non ostacolino il traffico, possono tuttavia circolare affiancati a due:
- se circolano in formazione chiusa di oltre dieci velocipedi o ciclomotori;
- se la circolazione dei velocipedi e dei ciclomotori è densa;
- sulle ciclopiste e sulle piste di cicloturismo indicate da segnali su strade secondarie;
- 1 nelle zone d’incontro.2
2. I conducenti di motoveicoli non devono circolare né affiancati, né accanto a velocipedi o a ciclomotori. I ciclisti e i conducenti di ciclomotori non devono circolare accanto a motoveicoli.