(art. 107 cpv. 1 e 3 LCStr)
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1963.
- Alla stessa data entrano in vigore le disposizioni non ancora applicabili della LCStr e la legge federale del 23 giugno 19611che modifica quella sulla circolazione stradale. L’articolo 12 della LCStr, è, tuttavia, applicabile ai veicoli a motore e ai rimorchi solamente da quando il Consiglio federale avrà emanato le necessarie prescrizioni esecutive.
- Sono abrogati: la legge federale del 15 marzo 19322sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi, tutte le norme della circolazione sinora vigenti e il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 19393concernente gli autoveicoli impiegati pel trasporto di animali vivi.
- Le ordinanze ed i decreti emanati dal Consiglio federale in esecuzione della legge federale del 15 marzo 19324sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi restano in vigore, eccettuate le norme di circolazione ivi contenute, se non sono contrarie alla LCStr o alle sue prescrizioni d’esecuzione. Il DATEC allestisce un elenco delle disposizioni ancora in vigore.