812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Chi richiede un’autorizzazione all’esercizio di un’attività di mediatore o di agente deve dimostrare che:
dispone di un efficace sistema di garanzia della qualità e che la direzione e il personale dei singoli settori interessati vi partecipano attivamente;
ha a disposizione un responsabile tecnico secondo l’articolo 26;
l’organizzazione aziendale è adatta allo scopo;
è disponibile un sistema di documentazione che contempla istruzioni di lavoro, descrizioni dei procedimenti e verbali in merito alle operazioni rilevanti;
sono rispettati gli obblighi di diligenza secondo l’articolo 25.
Swissmedic può precisare requisiti e dettagli tecnici.
L’autorizzazione non dà il diritto di conferire mandati di fabbricazione.
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