812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
La persona che detiene un’autorizzazione secondo l’articolo 24 assicura che il fornitore e il destinatario siano autorizzati a effettuare le procedure che svolgono. Deve essere in grado di dimostrarlo.
Assicura che i medicamenti non provengano dal traffico illegale e non siano destinati a scopi illeciti.
Inoltra al destinatario o al fornitore tutte le informazioni importanti sulla qualità e sulla sicurezza dei medicamenti, nonché quelle pertinenti per le autorità, che le sono state comunicate dal fornitore o dal destinatario, in particolare quelle concernenti eventuali ritiri di medicamenti dal mercato.
Gli agenti devono inoltre conservare le copie dei documenti relativi alla conclusione degli affari.
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