812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Chi importa in Svizzera i seguenti medicamenti omologati o non soggetti all’obbligo di omologazione necessita di un’autorizzazione per ogni singola spedizione:
medicamenti immunologici;
sangue ed emoderivati.
Non è necessaria alcuna autorizzazione per l’importazione singola di:
allergeni;
sangue omologato o non soggetto all’obbligo di omologazione ed emoderivati che:
1. sono importati in situazioni di urgenza medica o per trasfusione autologa,
2. non sono destinati a essere impiegati sull’uomo, oppure
3. dispongono di una liberazione ufficiale delle partite da parte di un’autorità di controllo appartenente alla rete europea di rilascio dei certificati di controllo (Official Control Authority Batch Release; rete OCABR);
c. medicamenti immunologici omologati o non soggetti all’obbligo di omologazione, sempreché per la partita da importare sia stata presentata una liberazione ufficiale delle partite di un’autorità di controllo appartenente alla rete OCABR.
Per la protezione della salute, Swissmedic può sottoporre singoli medicamenti immunologici omologati o non soggetti all’obbligo di omologazione o il sangue e gli emoderivati a un obbligo di autorizzazione per l’importazione singola a titolo temporaneo o permanente, anche se è stata presentata una liberazione ufficiale delle partite di cui al capoverso 2 lettera b numero 3.
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