La persona che richiede un’autorizzazione secondo l’articolo 44 capoverso 1 deve dimostrare che:
1. non è stata constatata la presenza di agenti patogeni né di loro indicatori,
2. gli esami sono effettuati su ogni singolo prelievo di sangue mediante test che corrispondono allo stato della scienza e della tecnica,
3. sangue e plasma sono importati soltanto non miscelati, a meno che Swissmedic non abbia eccezionalmente acconsentito a un’importazione miscelata,
4. sono rispettati i requisiti previsti all’articolo 27 capoverso 1 lettera c e agli articoli 34, 35 e 37.
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