812.212.1OAMedFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Swissmedic e le autorità cantonali collaborano nel quadro dei loro compiti di controllo e possono in particolare scambiarsi informazioni confidenziali.
Si informano reciprocamente in merito:
al rilascio, alla modifica, alla sospensione o alla revoca di un’autorizzazione d’esercizio;
alle misure adottate;
alle ispezioni.
Le autorità cantonali trasmettono a Swissmedic le informazioni di cui sono a conoscenza e che indicano la presenza di vizi di qualità o di sicurezza.
Swissmedic può sostenere gli ispettorati dei Cantoni nel perfezionamento e nella formazione continua dei loro ispettori.
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