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Commenti: Art. 65 | Omnilex
Law
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Art. 65
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Art. 66
Art. 65
812.212.1
OAMed
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
L’imposizione doganale all’atto dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
Le autorità doganali forniscono a Swissmedic informazioni sull’importazione, sull’esportazione e sul transito di medicamenti.
Swissmedic può incaricare le autorità doganali di fermare medicamenti per ulteriori chiarimenti e di raccogliere campioni.
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OAMed · Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
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