Gli organi competenti per l’esecuzione sono autorizzati a trattare i dati personali di cui necessitano per adempiere tutti i compiti loro attribuiti dalla presente ordinanza, ivi compresi:
- i dati concernenti lo stato di salute rilevati in relazione con la sorveglianza del mercato da parte delle autorità, nel caso di sangue ed emoderivati (art. 39, 58 e 59 LATer);
- 1 i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali essenziali per esaminare domande di autorizzazione, segnatamente per valutare se un responsabile tecnico è adatto a questo compito specifico.