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Commenti: Art. 74 | Omnilex
Law
/
Art. 74
Art. 73
Allegato 1
Art. 74
812.212.1
OAMed
Federal Council Ordinance
1 gen 2019
Fonte originale
Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
L’articolo 20 capoversi 2–4 entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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OAMed · Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (Ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti, OAMed)
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Art. 73
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