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Art. 11

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 3 cpv. 5 LC)

  1. La domanda d’autorizzazione deve essere presentata per scritto all’autorità designata dal Cantone. 1bis. Le imprese che esigono dalle persone in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione o una provvigione di collocamento devono allegare alla domanda il modello del contratto di collocamento con cui intendono operare.1
  2. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2mette a disposizione dei Cantoni i formulari per la domanda d’autorizzazione.
  3. La competente autorità cantonale trasmette alla SECO, con il proprio parere, le domande d’autorizzazione per esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero.
  4. Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 25 maggio 20113sui termini ordinatori.4

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 172.010.14

  4. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

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