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Commenti: Art. 12 | Omnilex
Law
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Art. 12
Art. 11
Art. 13
Art. 12
823.111
OC
Federal Council Ordinance
1 lug 1991
Fonte originale
(art. 2 cpv. 5 LC)
Spetta alla sede principale annunciare l’apertura di una succursale con sede nello stesso Cantone.
La sede principale fornisce unicamente i dati e i documenti che differiscono da quelli presentati nella propria domanda d’autorizzazione.
L’articolo 11 è applicabile per analogia.
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