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Commenti: Art. 13 | Omnilex
Law
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Art. 13
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Art. 14
Art. 13
823.111
OC
Federal Council Ordinance
1 lug 1991
Fonte originale
(art. 4 LC)
L’autorizzazione è rilasciata a nome dell’impresa.
Nell’autorizzazione sono indicati:
il nome e l’indirizzo dell’impresa;
i nomi dei responsabili del collocamento;
l’indirizzo dei locali commerciali che non sono situati nella sede dell’impresa;
il campo d’applicazione geografico e materiale dell’autorizzazione.
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OC · Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
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