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Art. 13

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 4 LC)

  1. L’autorizzazione è rilasciata a nome dell’impresa.
  2. Nell’autorizzazione sono indicati:
    1. il nome e l’indirizzo dell’impresa;
    2. i nomi dei responsabili del collocamento;
    3. l’indirizzo dei locali commerciali che non sono situati nella sede dell’impresa;
    4. il campo d’applicazione geografico e materiale dell’autorizzazione.

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