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Art. 18

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 7 cpv. 2 LC)

  1. Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione comunica alla competente autorità cantonale, all’inizio di ogni anno, il numero di persone collocate durante l’anno civile trascorso, suddivise secondo il sesso e l’origine (svizzera o estera).
  2. La SECO assicura una procedura di notificazione uniforme.
  3. Il collocatore la cui attività è sottoposta ad autorizzazione può essere obbligato a fornire alla SECO, nell’ambito di rilevamenti parziali e in forma anonima, ulteriori particolari personali delle persone in cerca d’impiego o loro caratteristiche che interessano il mercato del lavoro.

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