Il collocatore è generalmente autorizzato ad elaborare i dati relativi alle persone in cerca d’impiego e ai posti vacanti solo con il consenso degli interessati. Deve ottenere segnatamente il loro consenso per:
trasmettere questi dati ad altre succursali o a partner commerciali giuridicamente indipendenti dalla propria impresa;
chiedere pareri e referenze in merito alle persone in cerca d’impiego;
trasmettere questi dati oltre le frontiere del Paese.
Il collocatore non ha bisogno del consenso degli interessati per trasmettere, nell’ambito della sua attività di collocamento, dati sulle persone in cerca d’impiego e sui posti vacanti:
a impiegati della propria succursale;
a un cliente per concludere un contratto;
ad una più vasta cerchia di potenziali clienti, purché i dati non permettano di identificare la persona in cerca d’impiego o il datore di lavoro.
Il collocatore è autorizzato ad elaborare i dati, una volta concluso il collocamento o dopo la revoca del mandato di collocamento, solo con il consenso dell’interessato. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da altre norme relative alla conservazione di singoli dati.
Gli interessati devono dare il loro consenso per scritto e possono revocarlo in qualsiasi momento. La persona interessata deve essere informata di questo diritto.
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