La persona in cerca d’impiego la quale, concluso il contratto di lavoro, non ottiene il permesso di esercitare un’attività lucrativa nel Paese in cui è stata collocata non deve versare la provvigione al collocatore; gli deve invece:
la metà delle spese e degli oneri effettivi del collocatore nonché
l’intera indennità fissata per le prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale.
In casi particolari la persona in cerca d’impiego può impegnarsi, con un accordo scritto, a pagare più della metà delle spese e degli oneri effettivi del collocatore. L’importo fatturato alla persona in cerca d’impiego non può tuttavia superare quello della provvigione di collocamento autorizzata.
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