(art. 8 cpv. 1 LC)
Il collocatore deve redigere il contratto in modo da permettere alla persona collocata di desumere chiaramente:
- il salario lordo che il datore di lavoro le verserà per la prestazione artistica o per un’analoga manifestazione;
- l’onorario netto sul quale potrà contare; e
- l’importo della provvigione di collocamento riscossa dal collocatore.