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Art. 22

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 8 cpv. 1 LC)

Il collocatore deve redigere il contratto in modo da permettere alla persona collocata di desumere chiaramente:

  1. il salario lordo che il datore di lavoro le verserà per la prestazione artistica o per un’analoga manifestazione;
  2. l’onorario netto sul quale potrà contare; e
  3. l’importo della provvigione di collocamento riscossa dal collocatore.

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