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Art. 24

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 11 LC)

Le seguenti istituzioni hanno diritto a contributi finanziari:

  1. 1 .
  2. il «Cercle commercial suisse» di Parigi (SKS);
  3. la Commissione svizzera per lo scambio di praticanti.

Footnotes

  1. Abrogata dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

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