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Art. 25

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 11 cpv. 2 LC)

  1. Le spese d’esercizio computabili sono costituite dalle spese per il personale e dalle spese materiali.
  2. Allorché il disavanzo d’esercizio supera il 30 per cento delle spese d’esercizio, il disavanzo complessivo può essere eccezionalmente coperto se nessun altra soluzione è possibile e se l’esistenza stessa dell’istituzione è seriamente minacciata. Si dovrà tenere in considerazione la forza economica dell’organo che assume la responsabilità finanziaria dell’istituzione avente diritto a contributi.

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