Il Cantone designa l’organo presso il quale deve essere depositata la cauzione.
Il prestatore deposita la cauzione nel Cantone in cui ha la propria sede.
La sede principale, depositando la cauzione massima, può esonerare le proprie succursali dall’obbligo di depositare una cauzione nel Cantone in cui hanno sede.
Le cauzioni per la fornitura di personale a prestito all’estero sono depositate presso lo stesso organo di quelle per la fornitura di personale a prestito sul territorio nazionale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.