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Art. 37

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 14 cpv. 2 LC)

La cauzione può essere depositata sotto forma:

  1. di fideiussione o di dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto d’assicurazioni;
  2. di assicurazione cauzionale, a condizione che la fornitura delle prestazioni assicurative non dipenda dal versamento dei premi;
  3. di obbligazioni di cassa, i cui redditi spettano al depositario.
  4. di deposito in contanti.

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