(art. 14 cpv. 2 LC)
La cauzione può essere depositata sotto forma:
- di fideiussione o di dichiarazione di garanzia di una banca o di un istituto d’assicurazioni;
- di assicurazione cauzionale, a condizione che la fornitura delle prestazioni assicurative non dipenda dal versamento dei premi;
- di obbligazioni di cassa, i cui redditi spettano al depositario.
- di deposito in contanti.