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Art. 41

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 12 cpv. 3 LC)

  1. Spetta alla sede principale annunciare l’apertura di una succursale con sede nello stesso Cantone.
  2. La sede principale fornisce unicamente i dati e i documenti che differiscono da quelli presentati nella propria domanda d’autorizzazione.
  3. L’articolo 40 è applicabile per analogia.

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