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Art. 40

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 13 cpv. 4 LC)

  1. La domanda d’autorizzazione deve essere inoltrata per iscritto all’autorità designata dal Cantone. 1bis. I prestatori devono allegare alla domanda il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito con cui intendono operare.1
  2. La SECO mette a disposizione dei Cantoni i formulari per le domande d’autorizzazione.
  3. La competente autorità cantonale trasmette alla SECO, con il proprio parere, le domande d’autorizzazione per esercitare un’attività di fornitura di personale a prestito all’estero.
  4. Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 25 maggio 20112sui termini ordinatori.3

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

  2. RS 172.010.14

  3. Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5321).

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