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Art. 53

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale
  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di dichiarare i licenziamenti e le chiusure d’impresa che riguardano almeno dieci lavoratori.
  2. Laddove la dimensione e le strutture del mercato del lavoro locale lo richiedano, i Cantoni possono diminuire a sei il numero dei lavoratori per cui è richiesto l’obbligo di annunciare i licenziamenti o le chiusure d’impresa.1
  3. Il datore di lavoro sottoposto a tale obbligo deve comunicare al servizio pubblico competente le seguenti indicazioni:
    1. il numero, il sesso e l’origine (svizzera o estera) dei lavoratori interessati;
    2. i motivi della chiusura;
    3. il settore al quale appartiene l’impresa che licenzia i lavoratori;
    4. il momento a partire dal quale entra in vigore la disdetta (mese di riferimento o data ulteriore).2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

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