Il datore di lavoro ha l’obbligo di dichiarare i licenziamenti e le chiusure d’impresa che riguardano almeno dieci lavoratori.
Laddove la dimensione e le strutture del mercato del lavoro locale lo richiedano, i Cantoni possono diminuire a sei il numero dei lavoratori per cui è richiesto l’obbligo di annunciare i licenziamenti o le chiusure d’impresa.1
Il datore di lavoro sottoposto a tale obbligo deve comunicare al servizio pubblico competente le seguenti indicazioni:
il numero, il sesso e l’origine (svizzera o estera) dei lavoratori interessati;
i motivi della chiusura;
il settore al quale appartiene l’impresa che licenzia i lavoratori;
il momento a partire dal quale entra in vigore la disdetta (mese di riferimento o data ulteriore).2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711). ↩
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