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Art. 53a

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 21a cpv. 3 LStrI)

  1. L’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 LStrI si applica ai generi di professioni secondo la nomenclatura svizzera1nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. Il valore soglia è considerato raggiunto o superato se in media il tasso di disoccupazione lo raggiunge o lo supera nel quarto trimestre dell’anno precedente e nei primi tre trimestri dell’anno in corso.
  2. Il tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Corrisponde al quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso il servizio pubblico di collocamento e il numero delle persone che svolgono un’attività lucrativa.

Footnotes

  1. www.statistica.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19.

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