Torna alla legge

Art. 53e

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art.21a cpv. 7 LStrI)

  1. Un Cantone può chiedere al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) che sia introdotto l’obbligo di annunciare i posti vacanti anche per un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera, internamente al suo territorio, il valore soglia.
  2. Più Cantoni possono presentare una richiesta congiunta se nei loro territori sono adempiute le condizioni previste.
  3. L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.